Agevolazioni per le imprese

 

Agevolazioni ambientali

È prevista una riduzione della parte variabile della Ta.Ri., per le utenze non domestiche che adottano le misure e gli interventi finalizzati alla prevenzione della produzione dei rifiuti, e/o all’incremento della quantità di raccolta differenziata, secondo quanto disposto da Roma Capitale. La richiesta di agevolazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all’atto dei successivi pagamenti qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la Ta.Ri. maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.
Per l’agevolazione ambientale la percentuale di riduzione della parte variabile della Ta.Ri. è, secondo gli algoritmi di calcolo definiti da Roma Capitale, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani che si dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Al fine del riconoscimento dell’agevolazione è obbligatorio presentare:

  • l’attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo
  • la copia dei formulari di identificazione di trasporto debitamente compilati, dal quale devono risultare il nome e l’indirizzo del produttore e del detentore, l’origine e la tipologia e quantità del rifiuto, l’impianto di destinazione, la data e il percorso dell’istradamento, il nome e l’indirizzo del destinatario
  • la copia del contratto con la Società o Ditta incaricata
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Per l'autocompostaggio, per il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose e la pratica del compostaggio di comunità, la percentuale di riduzione è definita da Roma Capitale.
Le categorie tariffarie coinvolte sono la 9, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Al fine del riconoscimento dell’agevolazione è vincolante dichiarare:

  • di essersi impegnato nell’attività di compostaggio per tutto il corso dell’anno solare
  • che l’utenza in questione è dotata delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti
  • di acconsentire l’accesso presso i locali e le aree interessate da parte degli incaricati, al fine di verificare la reale pratica di compostaggio
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Per la lotta allo spreco alimentare dove a titolo gratuito, si cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, la componente variabile è ridotta in ragione dei quantitativi effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, con l'applicazione di una percentuale di riduzione secondo gli algoritmi di calcolo definiti da Roma Capitale.

Le categorie tariffarie attualmente coinvolte sono la 20 e 21 limitatamente alla superficie delle cucine e la 22, 23, 24 e 25. Sono escluse tutte le categorie che per loro natura non possono produrre alimenti.
Al fine del riconoscimento dell’agevolazione è obbligatorio presentare:

  • la certificazione del dato relativo ai quantitativi ritirati dalla vendita e oggetto di donazione
  • la documentazione attestante l’avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi, rilasciata dalle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici.
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