Attivazioni, variazioni, cessazioni


La TARI è calcolata in base a:

  • superficie dell’immobile: metri quadrati calpestabili compresi box/posto auto, cantine, soffitte, escluse le aree scoperte (balconi, terrazzi, giardini);
  • numero degli occupanti l’immobile come risulta dall’anagrafe di Roma capitale. Calcola la mia tassa.

Utenza domestica

Sono “utenze domestiche” le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze.

Ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente suddivise in “domestiche residenti” e “domestiche non residenti”.

Sono “utenze domestiche residenti” i locali occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall’anagrafe di Roma Capitale. Il numero degli occupanti, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall’esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell’anagrafe capitolina, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall’autorità giudiziaria.

Salvo quanto sopra indicato, il numero degli occupanti è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni: a) persona ricoverata in casa di riposo; b) persona detenuta in istituto penitenziario; c) persona che abbia eletto dimora, per motivi di lavoro o di studio, all’estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della Regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.

Sono “utenze domestiche non residenti” i locali tenuti a disposizione per i quali, da certificazione anagrafica, non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni indicate al precedente capoverso. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull’effettivo numero di occupanti nell’unità abitativa.

Affitta-camere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze.

Per le attività ricettive di tipo affitta-camere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale (Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e s.m.i.), ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari al numero massimo di posti letto autorizzati ovvero pari al numero dei componenti il nucleo familiare se superiore.

Attenzione: nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un’attività economica o professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all’imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l’obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell’applicazione della tassa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell’attività effettivamente svolta.

 

Attivazioni, variazioni, cessazioni

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE


Le dichiarazioni di attivazione, variazione e cessazione dell’immobile devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo e comunque entro e non oltre il termine di cui all’art. 1, co. 684, L. 147/2013 (30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell’evento).

Le dichiarazioni TARI, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, possono essere presentate:


  • registrandosi e accedendo anche tramite SPID al servizio online “La mia Ta.Ri.” Scegliendo questa modalità si riceve subito la conferma dell’avvenuta acquisizione nei nostri sistemi.

oppure

  • Compilando e presentando ad AMA tramite i canali indicati nella pagina dedicata a “Comunica con AMA”, il modulo 600 compilato in tutte le sue parti e corredato dalla copia del valido documento di identità del dichiarante.

Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi.

In caso di delega, occorre allegare anche la delega, oltre alla copia del documento di identità del delegante.

Le modalità di compilazione del Modulo e gli eventuali allegati sono indicati nell’Elenco della documentazione”.

In caso di decesso del titolare della TARI, l’erede e/o un co-obbligato solidale ha l’obbligo di dichiarare la cessazione della posizione TARI del de cuius e l’attivazione a suo nome (subentro) qualora ricorrano i presupposti impositivi. La titolarità della posizione TARI non si trasferisce automaticamente.

Nel caso di attivazione di Box/Posto auto e Cantina/Soffitta di pertinenza di un immobile già iscritto in TARI, è necessario presentare la dichiarazione di variazione.

Terna catastale: assicurarsi sempre di avere comunicato la terna catastale dell’immobile, anche in caso di dichiarazione di variazione e/o cessazione.

Intestatario del bollettino di pagamento: al momento della ricezione dell’avviso di pagamento verificare sempre che l’intestatario del bollettino corrisponda all’intestatario dell’avviso stesso. In caso di discordanza contattare AMA attraverso lo 060606, prima di effettuare il pagamento.

ATTENZIONE

Se la dichiarazione di attivazione e/o variazione è presentata tardivamente (oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio), verrà acquisita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, verrà acquisita a decorrere dalla data della sua presentazione, fatto salvo il diritto di provare l’insussistenza del presupposto tributario per periodi precedenti e ferma restando l’applicazione delle sanzioni (art. 26 Deliberazione n. 104/2023 - Regolamento TARI). A tal fine, in via esemplificativa, può essere prodotto uno dei seguenti documenti: disdetta del contratto di locazione, bolletta recante dicitura “ultimo consumo” energia elettrica, provvedimento di esecuzione di sfratto, atto di compravendita.

In caso di omessa/infedele dichiarazione e/o di omesso/irregolare pagamento del tributo, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dagli articoli 14 - 16 del vigente Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale, procedendo al versamento di quanto dovuto a titolo di tributo, sanzioni e interessi a mezzo F24. Per info sulle modalità di calcolo di sanzioni e interessi consultare la seguente pagina del Comune di Roma.

Il ravvedimento per omessa/infedele dichiarazione è possibile fino al terzo anno successivo a quello della commissione della violazione.


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