Domande frequenti utenze non domestiche

La Tassa Rifiuti è dovuta da chi possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali e/o aree scoperte, adibiti ad attività commerciale, artigianale, industriale, professionale e le attività produttive in genere, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a Rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri o Organizzazioni internazionali. Sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali o le aree predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un’utenza attiva o attivabile ai servizi di rete come acqua, energia elettrica o gas e di arredamento. La Tassa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati, e per le multiproprietà.

Dal 2020 la Ta.Ri. si paga attraverso PagoPA, un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Il Bollettino PagoPA è allegato al documento di pagamento Ta.Ri. Il pagamento può avvenire sul territorio presso i Prestatori di Servizi di Pagamento, detti PSP, ossia uffici postali, banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, ricevitorie SISAL - Superenalotto e Lottomatica autorizzate, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Si può pagare in contanti, con carte o conto corrente. Il pagamento può anche avvenire on line, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento autorizzati (“PSP” es. Poste Italiane, della tua Banca o degli altri canali di pagamento). Si può pagare con carte, conto corrente, CBILL. Se previsto dal PSP è possibile un addebito di commissione. Gli utenti sono invitati a selezionare AMA da sportello bancomat, home banking o inquadrare il QR-Code con smartphone.

La Tassa per le Utenze Non Domestiche è calcolata in relazione alla superficie dei locali e/o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, e alla tariffa applicata alla categoria a cui appartiene l’attività svolta. Le tariffe sono calcolate sulla base dei criteri definiti dalla legge in materia di rifiuti. (D.l.g.s. 22/97 Decreto Ronchi e suo applicativo D.p.r. 158/99).

Sono escluse dalla tassazione, i locali e le aree scoperte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da Roma Capitale. Tali rifiuti devono essere smaltiti a proprie spese in base alle norme vigenti, a condizione che venga dimostrato l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il prestatore di Servizi di pagamento (PSP), attraverso il quale è stato fatto il pagamento, rilascerà regolare ricevuta del pagamento avvenuto. La ricevuta fornita dal PSP all’utente è liberatoria anche della posizione debitoria sottostante, conseguentemente la ricevuta fornita in sede di pagamento sulla Ta.Ri. ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore della quietanza di pagamento.

Per i pagamenti Ta.Ri. effettuati con App IO, potrebbero esserci dei disallineamenti temporali sui nostri sistemi. Fa comunque fede l’esito rilasciato da App IO.

Non viene comunque addebitato nulla. AMA non ha dato mandato alla propria banca di effettuare alcun prelievo sui conti degli utenti.

Il credito spettante può essere rimborsato se ne ricorrono i requisiti o compensato con la tassa sui rifiuti Ta.Ri.
Per richiedere il rimborso o la compensazione è necessario inviare ad AMA il modulo 610 debitamente compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e completo degli allegati richiesti. Qualora la richiesta venga accolta sarà avviata la procedura di rimborso e/o compensazione.
Al contrario, qualora la richiesta non venga accolta verrà inviata da AMA la comunicazione sui motivi del mancato accoglimento e dell’eventuale necessità di integrazioni. Si informa che la liquidazione di quanto dovuto verrà effettuata esclusivamente all’intestatario del contratto Ta.Ri. per il quale è stata chiesta la lavorazione di variazione e/o cessazione che ne ha determinato il credito e solo a mezzo bonifico bancario. Dal 1 gennaio 2020 AMA provvederà all’acquisizione e gestione dell’istruttoria delle istanze di compensazione e/o rimborso Ta.Ri. e alla trasmissione dell’esito al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale per la validazione e gli atti conseguenti.

Può essere richiesta la compensazione fra i due documenti. È necessario inviare ad AMA il modulo 610 debitamente compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e completo degli allegati richiesti. Verrà inviata da AMA la comunicazione sull’esito della richiesta, sui motivi del mancato accoglimento e dell’eventuale necessità di integrazioni. Nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500, si informa che Ama trasmetterà l’istanza al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale per la preventiva autorizzazione.

Per gli assegni di rimborso – non trasferibili - inviati da AMA tramite la Banca Popolare di Sondrio e ormai scaduti, è necessario inviare ad AMA una nuova richiesta di rimborso utilizzando il modulo 610 debitamente compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e completo degli allegati richiesti, indicando la motivazione che non ne ha permesso la riscossione entro i termini.

Qualora la richiesta non venga accolta verrà inviata da Ama la comunicazione sui motivi del mancato accoglimento ed eventuali avvisi di pagamenti insoluti andranno regolarizzati.
AMA comunica l’accoglimento della richiesta inviando una lettera con in allegato l’avviso di pagamento per la regolarizzazione del saldo. Se la richiesta di compensazione è stata presentata prima della scadenza dell’avviso, il mancato ottemperamento al pagamento non comporta l’applicazione di eventuali sanzioni, anche nel caso in cui la richiesta non venisse accolta. Considerando le emissioni periodiche della TaRi, la sua richiesta potrebbe non essere stata evasa in tempo utile.

Per i vecchi bollettini non cambia nulla: la Banca Popolare di Sondrio continua a gestire gli incassi e la rendicontazione esattamente come in passato, pertanto i MAV singoli e i MAV emessi per i piani di rateizzazione già autorizzati sono validi e possono essere pagati, ancorché facciano riferimento alla Banca Popolare di Sondrio, quindi al vecchio conto intestato ad AMA. Questo in quanto trattasi di dovuto per anni antecedenti a quello corrente.

È necessario rivolgersi direttamente ad AMA richiedendo la copia conforme dell’avviso non recapitato. Dal II semestre 2019 AMA invia l’avviso di pagamento nel solo formato digitale via PEC alle utenze non domestiche che hanno dato comunicazione alla Camera di Commercio del relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

È necessario comunicare ad AMA la dichiarazione di attivazione entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree assoggettabili alla Tassa Rifiuti (esempio: rogito, contratto di affitto, ecc...).

È necessario comunicare ad AMA la dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dalla data effettiva di cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dell’immobile (esempio: disdetta del contratto di locazione, verbale di riconsegna dei locali, atto di compravendita, ecc…).

Per effettuare le dichiarazione di attivazione, variazioni di superficie, categoria, recapito di fatturazione e della ragione sociale con stessa partita IVA, e per le cessazioni di utenza è possibile inviare la richiesta accedendo alla sezione La mia Ta.Ri.

Per le Utenze Non Domestiche è prevista una riduzione della parte variabile della Tassa Rifiuti, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani, che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati. La richiesta di agevolazione ambientale, che non riguarda i rifiuti speciali, è riferita ad attività di recupero svolte nell'anno precedente a quello in corso, e deve essere presentata ogni anno, entro il 31 gennaio. La concessione dell’agevolazione avviene solo nel caso in cui non risultino debiti concernenti la Tassa, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.
Per ottenere l'agevolazione via alla sezione "La mia Ta.Ri.".

È possibile inviare la richiesta on line accedendo alla sezione La mia Ta.Ri. allegando la documentazione richiesta nel form.

Se la richiesta di rateizzazione è stata presentata prima della scadenza dell’avviso, il mancato ottemperamento al pagamento non comporta l’applicazione di eventuali sanzioni, anche nel caso in cui la richiesta non venisse accolta.

È possibile visualizzare e stampare la copia conforme del documento di pagamento Ta.Ri. accedendo alla sezione “Il mio contratto Ta.Ri.” nella “Lista Bollette”, previa registrazione dell’azienda.

AMA invia i documenti di pagamento Ta.Ri.  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto può iscrivere direttamente a ruolo la somma dovuta, non pagata alla scadenza prescritta. Il mancato pagamento del documento entro i termini previsti porta all'irrogazione immediata di una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto, salvo benefici disposti per legge.

È necessario provvedere al pagamento della cartella, con addebito di commissione presso gli uffici postali e senza addebito di commissione presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Nella cartella di pagamento viene indicata la somma dovuta con la sanzione del 30% e le spese di notifica.