Sono previste riduzioni della Tassa Rifiuti in presenza di alcune specifiche condizioni:
- Mancato svolgimento del servizio
- Distanza cassonetto
- Uso stagionale o non continuativo
Le riduzioni tariffarie decorrono dal giorno successivo a quello di richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. L’utente è tenuto a dichiarare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle riduzioni, pena, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per legge. Le riduzioni non sono cumulabili. Nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.
Mancato svolgimento del servizio
È prevista la riduzione della tassa sui rifiuti Ta.Ri. in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Per il riconoscimento della riduzione è obbligatorio allegare alla dichiarazione, oltre alla copia di un documento d'identità valido, il documento dell’autorità sanitaria attestante il danno o il pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Distanza cassonetto
È prevista una riduzione della quota fissa della tassa sui rifiuti Ta.Ri. se il primo punto di raccolta indifferenziata (cassonetto) è distante dai locali più di 1.000 metri; nel caso di strade private o aree non aperte al pubblico transito, anche temporaneamente, la distanza viene calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.
Per il riconoscimento della riduzione è obbligatorio allegare alla dichiarazione oltre alla copia di un documento d'identità valido, la documentazione attestante la legittimità della richiesta.
Uso stagionale o non continuativo
È prevista una riduzione della parte variabile della tassa sui rifiuti Ta.Ri. per le Utenze Non Domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l’esercizio dell’attività. La medesima riduzione viene applicata ai locali ed aree scoperte destinati a fiere e congressi. La riduzione è elevata al 60% della parte variabile della tariffa qualora l’occupazione sia inferiore a 105 giorni nell’arco dell’anno solare e comunque l’occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell’arco della medesima settimana. Per il riconoscimento della riduzione è obbligatorio allegare alla dichiarazione, oltre alla copia di un documento d'identità valido, documentazione attestante la legittimità della richiesta