In caso di violazioni per:
- omesso/parziale/tardivo versamento della TARI;
- omessa dichiarazione TARI con omissione del pagamento
è possibile sanare la violazione effettuando, nei termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
- La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente: imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.
- il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- Il pagamento deve essere eseguito mediante F24
- Copia quietanzata della ricevuta dell’F24 va trasmessa ad AMA in allegato all’apposito modulo (621)
Novità Nuovo Ravvedimento dal 1° settembre 2024
Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie che modificano di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97 le cui nuove regole saranno applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
In seguito alla modifica introdotta dall'art. 2 del D.lgs. 87/2024 la sanzione per gli omessi, parziali o tardivi versamenti (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), passa dal 30% al 25%.
Di conseguenza varia la misura della sanzione da applicare in caso di ravvedimento operoso come indicato nella tabella seguente.
Ravvedimento operoso per omesso/tardivo pagamento - sanzioni applicabili:
Ritardo | violazioni commesse fino al 31/08/2024 | violazioni commesse dal 01/09/2024 | |||
SPRINT | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria | 1/10 dell'1% per giorno di ritardo | Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
1/10 del 0,83% per giorno di ritardo | Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
BREVE | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria | 1/10 del 15% | 1.50% | 1/10 del 12,5% | 1.25% |
MEDIO | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria | 1/9 del 15% | 1.67% | 1/9 del 12,5% | 1.39% |
LUNGO | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 del 30% | 3.75% | 1/8 del 25% | 3.13% |
DOPO 1 ANNO MA ENTRO DUE ANNI |
Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 1/7 del 30% | 4.29% | 1/7 del 25% | 3,57% Oltre 1 anno dall'omissione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione |
OLTRE DUE ANNI | Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 1/6 del 30% | 5% | 1/7 del 25% |
3,57% Oltre 1 anno dall'omissione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione |
In relazione alle annualità per le quali la liquidazione era eseguita d’ufficio (fino all’anno 2022), per il ravvedimento si considerano i termini di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
Dall’anno 2023, considerando che la TARI è un tributo in autoliquidazione (Delibera di Assemblea Capitolina n. 104 del 29 maggio 2023, art.1 co. 639 Legge 147 del 2013 e art. 1 co. 738 Legge 160 del 2019) le scadenze di pagamento sono fissate dal vigente Regolamento Tari, salvo specifiche deroghe approvate dall’Assemblea Capitolina.
- Anno 2023: scadenza prima rata 15/09/2023 – scadenza seconda rata 30/11/2023
- Anno 2024: scadenza rata unica e prima rata 31/07/2024 – scadenza seconda rata 30/09/2024 – scadenza terza rata 30/11/2024.
ATTENZIONE: Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata con apposito avviso di accertamento, o siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (es. notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari), così come stabilito dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.
Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione - sanzioni applicabili
Nel caso in cui il soggetto passivo non adempia all’obbligo di presentare la Dichiarazione TARI, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro (art. 1, comma 696, legge n. 147 del 2013).
In caso di ravvedimento operoso, la sanzione minima è ridotta secondo la seguente tabella
RITARDO | violazioni commesse fino al 31/08/2024 | violazioni commesse dal 01/09/2024 | ||
ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE (entro il 28 settembre del medesimo anno) | 1/10 del 100% | 10% sul tributo non versato |
1/10 del 100% | 10% sul tributo non versato |
OLTRE 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE (entro il 30 giugno dell'anno successivo) |
1/8 del 100% | 12,5% sul tributo non versato |
33,33% oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine |
33,33% oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine |
ENTRO 3 ANNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE (entro il 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza del termine) |
1/6 del 100% | 16,66% sul tributo non versato |
33,33% oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine |
33,33% oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine |
OLTRE limite di cui sopra | 1/3 del 100% | 33,33% sul tributo non versato |
33,33% oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine |
33,33% oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine |
Ravvedimento operoso per infedele dichiarazione - sanzioni applicabili
RITARDO | violazioni commesse fino al 31/08/2024 | violazioni commesse dal 01/09/2024 | |
ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE (entro il 28 settembre del medesimo anno) | 1/10 del 50% | 5% sul tributo non versato |
5% sul tributo non versato |
OLTRE 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE (entro il 30 giugno dell'anno successivo) |
1/8 del 50% | 6,25% sul tributo non versato |
16,66% oltre i 90 gg dalla scadenza del termine |
ENTRO 3 ANNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE (entro il 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza del termine) |
1/6 del 50% | 8,33% sul tributo non versato |
16,66% oltre i 90 gg dalla scadenza del termine |
OLTRE limite di cui sopra | 1/3 del 50% | 16,66% sul tributo non versato |
16,66% oltre i 90 gg dalla scadenza del termine |
Interessi legali - Tabella tasso di interesse
Misura |
Decorrenza |
Provvedimento |
3% |
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 |
D.M. 30 novembre 2001 |
2,5% |
Dal 1° gennaio 2004 |
D.M. 1° dicembre 2003 |
3% |
Dal 1° gennaio 2008 |
D.M. 12 dicembre 2007 |
1% |
Dal 1° gennaio 2010 |
D.M. 4 dicembre 2009 |
1,50% |
Dal 1° gennaio 2011 |
D.M. 7 dicembre 2010 |
2,5% |
Dal 1° gennaio 2012 |
D.M. 12 dicembre 2011 |
1% |
Dal 1° gennaio 2014 |
D.M. 12 dicembre 2013 |
0,50% |
Dal 1°gennaio 2015 |
D.M. 11 dicembre 2014 |
0,20% |
Dal 1° gennaio 2016 |
D.M. 15 dicembre 2015 |
0,10% |
Dal 1° gennaio 2017 |
D.M. 07 dicembre 2016 |
0,30% |
Dal 1° gennaio 2018 |
D.M. 13 dicembre 2017 |
0,8% |
Dal 1° gennaio 2019 |
D.M. 12 dicembre 2018 |
0,05% |
Dal 1° gennaio 2020 |
D.M. 12 dicembre 2019 |
0,01% |
Dal 1° gennaio 2021 |
D.M. Economia 11/12/2020 |
1,25% |
Dal 1° gennaio 2022 |
D.M. 13 dicembre 2021 |
5,00% |
Dal 1° gennaio 2023 |
D.M. 13 dicembre 2022 |
2,50% |
Dal 1° gennaio 2024 |
D.M. 29 novembre 2023 |
2,00% |
Dal 1° gennaio 2025 |
D.M. 10 dicembre 2024 |
Compilazione F24
- Compilare la sezione anagrafica del contribuente che effettua il versamento
- Sezione: indicare EL = Ente Locale
- Codice tributo:
- 3944: tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011
- 3945: tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 - INTERESSI
- 3946: tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 - SANZIONI
- Barrare la casella Ravvedimento operoso
- Indicare “1” nel numero immobili
- Indicare l’anno di imposta
- Indicare l’importo per codice tributo nella colonna “importi a debito versati”