Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti Ta.Ri. non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da Roma Capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La rideterminazione della tassa sui rifiuti Ta.Ri., calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all’atto dei successivi pagamenti, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la Ta.Ri. maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.
È prevista la non tassazione per:
le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:
- Autocarrozzerie cat. 17/18
- Verniciatura cat. 17/18
- Galvanotecnici cat. 17/18
- Fonderie cat. 17/18
- Falegnamerie cat. 17/18
- Autofficine per riparazione veicoli cat. 17
- Autofficine di elettrauto cat. 17
- Gommisti cat. 17
- Tipografie cat. 17/18
- Lavanderie Tintorie cat.17
- Officine di carpenteria metallica cat.18
- Autofficine di elettrauto cat. 17
- Distributori di carburante cat. 5
- Ambulatori Medici e Odontoiatrici (non facenti parte delle strutture che operano in forma organizzativa e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978) cat.10
Nb. cat. 17/18 = attività riconducibili ad entrambe le categorie a seconda che siano di dimensioni artigianali(17) o industriali (18).
Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie è obbligatorio allegare, oltre alla copia di un documento d'identità valido, l’apposita istanza con la quale si dichiara di appartenere alle tipologie di attività indicate e dimostrare la obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti speciali con una perizia giurata redatta da un professionista abilitato.
- La parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie è obbligatorio allegare, oltre alla copia di un documento d'identità valido:
- la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;
- attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti
- copia del registro di carico e scarico e FIR (Formulario Identificativo Rifiuti);
- modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l’anno di riferimento o, qualora non sussista l’obbligo della presentazione del M.U.D., idonea documentazione contabile attestante l’avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali e relative attestazioni di conferimento e trasporto a destinazione finale.