Nella determinazione della superficie, ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti, non si tiene conto di quei locali ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Non si tiene conto, altresì, della parte dell’area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.
Per il riconoscimento della non tassazione della superficie, il contribuente deve:
- indicare nella dichiarazione originaria di iscrizione o di variazione:
- Ramo di attività e classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc)
- Superfici di formazione dei rifiuti distinguendo la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (elenco Europeo dei rifiuti)
Categoria attività Percentuale riduzione superficie Autocarrozzieri 50% Verniciatura
Galvanotecnici
Fonderie50% Falegnamerie 50% Autofficine per riparazione veicoli 50% Autofficine di elettrauto 50% Gommisti 50% Tipografie 40% Lavanderie - Tintorie 40% Officine di carpenteria meccanica 40% Distributori di carburante 30% Macellerie 50% Rosticcerie 50% Pasticcerie 30% Ambulatori medici e odontoiatrici
(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge n. 833/1978)20%
Può chiedere l’esenzione in misura forfettaria dell’intera superficie ove si svolge l’attività, previa:
- Dichiarazione di appartenenza alle categorie di attività indicate in tabella
- Asseverazione di professionista abilitato idonea a dimostrare l’obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti speciali
- entro il 31 gennaio di ogni anno, inviare ad AMA:
- la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti (modulo 601) da inoltrare tramite i canali indicati nella pagina dedicata a “Comunica con AMA”. La dichiarazione deve essere corredata dalla copia del valido documento di identità del dichiarante; nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. In caso di delega, occorre allegare anche la delega, oltre alla copia del documento di identità del delegante e la visura camerale.
- attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico e FIR (Formulario Identificativo Rifiuti);
- modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale), per l’anno di riferimento (anno precedente) oppure, qualora non sussista l’obbligo della presentazione del M.U.D., idonea documentazione contabile attestante l’avvenuta stipula e operatività di un contratto di recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e relative attestazioni di conferimento e trasporto a destinazione finale.
La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all’atto dei successivi pagamenti, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI, maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.