Esenzioni sociali


 

Roma Capitale assicura l’esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti Ta.Ri. a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze) sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell’utente/richiedente.

L’esenzione si applica nel caso in cui il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore all’importo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la Ta.Ri. maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.

Al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 28 febbraio dell’anno in cui spetta l’agevolazione, apposita richiesta in cui attesta il possesso dei requisiti, accedendo gratuitamente alla sezione “Servizi Tributari” del portale di Roma Capitale, previa identificazione ai servizi on line del portale. La richiesta di esenzione può essere presentata anche attraverso gli intermediari giuridici abilitati (centri di assistenza fiscale, commercialisti, ecc.).

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, sempre che persistano le condizioni per il diritto alla stessa (requisito ISEE e pagamenti in regola sopra indicati).

A tal fine, il richiedente, alla data del 28 febbraio dell’anno in cui spetta l’agevolazione, deve essere in possesso dell’attestazione ‘ISEE Ordinario’ in corso di validità, elaborata in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

L’ufficio competente provvede al controllo e alla verifica dell’ISEE posseduto, sulla base delle risultanze della banca dati INPS relativa agli ISEE Ordinari e dell’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’eventuale esito negativo dei controlli comporta, oltre alla decadenza dell’agevolazione, il recupero della tassa dovuta secondo le disposizioni vigenti, nonché l’applicazione delle sanzioni.


Attenzione
Qualora le condizioni per il diritto all’esenzione vengano meno il contribuente deve presentare la dichiarazione ai sensi dell’art. 21 Regolamento Ta.Ri. che impone ai soggetti passivi del tributo di comunicare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti.

Le dichiarazioni TARI, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, possono essere presentate:

  • registrandosi e accedendo anche tramite SPID al servizio online “La mia Ta.Ri.” Scegliendo questa modalità si riceve subito la conferma dell’avvenuta acquisizione nei nostri sistemi;
  • compilando e presentando ad AMA tramite i canali indicati nella pagina dedicata a “Comunica con AMA”, il modulo 600 compilato in tutte le sue parti e corredato dalla copia del valido documento di identità del dichiarante.
{"output" : "html" , "method" : "soddisfazione_utente" , "domanda": "estatautilequestapagina", "pagina" : "tari_esenzioni_ud"}
torna all'inizio del contenuto