Accesso Civico “generalizzato”

Aggiornato il 2023-09-01

 

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, disciplinato dal nuovo articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come novellato dal d.lgs. 97/2016, avente ad oggetto “Accesso civico a dati e documenti”.

L’istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso può essere esercitato da chiunque e non deve essere motivato, corrisponde al diritto di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ex lege, con le esclusioni/limitazioni/condizioni tassativamente disciplinate dall’art. 5-bis d.lgs. 33/2013; può comportare addebito di spese a carico dell’istante.

È opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce l'accesso documentale disciplinato dalla legge n.241/1990 e ss.mm.ii. la quale risponde ad altre finalità, richiedendo la motivazione della relativa istanza e la qualificazione dell’istante quale titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Modalità di esercizio del diritto di accesso

L’istanza può essere redatta utilizzando l’apposito modulo editabile disponibile nel formato Microsoft Office Word (.DOC) e Open Office Writer (.ODT), da inviare:

L’istanza va indirizzata:

  • AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca 87, 00142 ROMA

La Società provvederà a riscontrare le istanze nel termine di legge di giorni 30 dalla data di ricezione delle istanze. A tale fine farà fede la data di acquisizione al Protocollo della Società, fatta eccezione per le istanze pervenute a mezzo Pec. Il suddetto termine di 30 giorni potrà subire una proroga di massimo 10 giorni nel caso debba essere coinvolto nella gestione dell’istanza uno o più controinteressati. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è l'ing. Andrea Bossola
email: andrea.bossola@amaroma.it

Pubblicato il 2018-04-20
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