I servizi erogati da AMA comportano costi che, per legge, devono essere coperti dalla tassa rifiuti. In ogni caso non spetta ad AMA definire l’entità dei servizi erogati né tantomeno stabilire l’entità della tassa per coprire i costi conseguenti: ci si muove infatti esclusivamente in base alla normativa vigente che, come è noto, ha di recente incamerato novità importanti a livello nazionale. Il piano finanziario per la determinazione della tariffa per i servizi di igiene urbana comunali da quest’anno, infatti, deve essere predisposto per tutti i Comuni mediante l’applicazione degli algoritmi e del metodo unico fissati dall’ARERA (l’autorità di regolamentazione per l’energia, le reti e l’ambiente). Il Metodo ARERA fissa, inoltre, sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative stabilite dai Comuni, il limite massimo di incremento tariffario che non deve essere in ogni caso superato. Il piano che consente la copertura economica e finanziaria dei servizi erogati viene dunque adottato dall’ente locale sulla base delle formule stabilite da ARERA.
Non esiste alcuno scontro tra la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente e Roma Capitale sulla Ta.Ri. e non vi è correlazione tra la presunta richiesta di aumento della Ta.R.i. e l’approvazione dei bilanci degli anni precedenti, a cominciare da quello relativo al 2017.
Entità tassa rifiuti stabilita da nuova normativa
Questo contenuto è stato pubblicato il 08/06/2020 e potrebbe non essere più attuale.