Tassa Rifiuti

La TARI (Tassa sui Rifiuti) è stata istituita da Roma Capitale, nel proprio territorio, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale (art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Presupposto della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a Rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri od Organizzazioni internazionali. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi, comprese quelle riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.
Sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione della tassa
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dall’Assemblea Capitolina.
Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. La classificazione delle categorie per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista nel Regolamento TARI tempo per tempo vigente. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
Alla TARI determinata in ragione delle tariffe di cui sopra, sono aggiunte l’addizionale cd “TEFA” pari al 5% del tributo e, dal 2024, le seguenti due componenti cd. perequative" espresse in euro utenza/anno: 𝑈𝑅1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (euro 0,10) e 𝑈𝑅2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (euro 1,50).
ROMA CAPITALE è il soggetto titolare della TARI.
AMA SpA fornisce supporto a Roma Capitale nella gestione della TARI ed è incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
La dichiarazione, redatta sull’apposito modulo reso disponibile sul sito internet di AMA in modalità stampabile o compilabile online, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo e comunque entro e non oltre il termine di cui all’art. 1, co. 684, L. 147/2013 (30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio/cessazione/variazione).

Le dichiarazioni TARI possono essere inviate ad AMA:
-  registrandosi e accedendo al servizio online “La mia Ta.Ri.”
-  tramite la modulistica (offerta attraverso i canali dedicati)